Ogni anno migliaia di contribuenti vengono raggiunti da cartelle esattoriali che nonostante l’apparente regolarità di forma e procedura, hanno ad oggetto un tributo infondato. È il cosiddetto fenomeno delle cartelle pazze da cui ci si può difendere in caso di ricezione della stessa.
Come difendersi dalle cartelle esattoriali? Quando si riceve una cartella esattoriale vuol dire che già si è ricevuto un precedente avviso di pagamento, quindi il contribuente non può mettere in dubbio l’esistenza del debito, attraverso l’opposizione può solo contestare gli eventuali errori commessi dall’amministrazione, che di solito sono relativi alla sua notifica, al rispetto dei tempi (decadenza e prescrizione) o alla stampa della stessa.
Le azioni che il contribuente può adottare per difendersi sono:
Uno degli strumenti che il contribuente ha a disposizione per potersi difendere è il ricorso davanti alle autorità giudiziarie. Il ricorso altro non è che un procedimento iniziato dal contribuente per chiedere al giudice di annullare gli effetti della cartella ricevuta. Questo deve essere presentato entro i termini relativi al tipo di tributo da pagare (60, 30 o 40 giorni). È possibile chiedere la sospensione della cartella nel momento in cui si fa ricorso davanti al giudice, per evitare la ripercussione degli effetti della cartella stessa.
Un altro strumento previsto dalla legge, anche se solo per casi specifici, è l’autotutela: il contribuente può rivolgersi direttamente all’ente impositore senza chiedere l’intervento del giudice. Questa modalità è valida solo in caso di errore di persona o omonimia, errato calcolo dell’imposta, errore nel presupposto dell’imposta o sul regime delle agevolazioni e detrazioni fiscali.
Nullità delle cartelle esattoriali per vizi di forma
Se le cartelle esattoriali ricevute presentano vizi di forma e sostanza sono ritenute nulle. Se ad esempio manca la relativa notifica dell’atto o sia sprovvista di data, il contribuente può fare ricorso entro 60 giorni ed impugnarla.
Il contribuente ha a disposizione tre azioni per contestare la cartella esattoriale:
La legge prevede due forme di opposizione alle cartelle esattoriali:
Nel primo caso, ad essere contestata è la legittimità della cartella, si attua nel caso di vizi sostanziali. Può essere fatta dopo il pignoramento o prima dell’inizio dell’esecuzione forzata ed il giudice competente in questo caso viene determinato in base alle somme da pagare (giudice di pace per sanzioni amministrative e contravvenzioni stradali, commissione tributaria per imposte e tributi, tribunale ordinario per contributi previdenziali Inps ed Inail).
Nel secondo caso invece ad essere contestata è la regolarità formale della cartella di pagamento, dell’accertamento o degli atti del procedimento di riscossione, si attua quindi in caso di vizi formali.
Se hai ricevuto una cartella pazza o vuoi saperne di più su uno degli argomenti sopra descritti non esitare a contattare l’Avvocato Simona Micotti che da diverso tempo opera a Brescia e difende unicamente i diritti dei lavoratori pubblici e privati.
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