Licenziamento per giustificato motivo soggettivo a Brescia

L’interruzione del rapporto di lavoro prima della scadenza, da parte del datore di lavoro è rappresentata dal licenziamento.

Cos’è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Oltre alla giusta causa (relativo ad un “grave inadempimento” del lavoratore tale da rendere impossibile la continuazione del rapporto di lavoro) ed al giustificato motivo oggettivo, il licenziamento può avvenire per giustificato motivo soggettivo.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo avviene infatti quando il lavoratore tiene dei comportamenti meno gravi rispetto a quelli che sfociano nella giusta causa di licenziamento, ma comunque in grado di incrinare il rapporto lavorativo.

In questo caso il rapporto non viene interrotto in tronco, ma il datore ha l’obbligo di preavviso.

Cause del licenziamento per motivo soggettivo

Tra le possibili inadempienze che generano il licenziamento per giustificato motivo soggettivo vi sono l’assenza ingiustificata o giustificata con mezzi e prove non veritiere, la negligenza del dipendente e anche lo scarso rendimento o il mancato rispetto delle direttive del datore di lavoro.

Tali cause comportano il diritto in capo al dipendente, di ricevere il preavviso e di avere quindi la possibilità di difendersi per tempo.

Se ti stai chiedendo se il tuo caso rientra in una di queste casistiche contatta senza alcun impegno l’Avvocato Simona Micotti, via mail o telefono e sarà a tua disposizione.

Preavviso

I licenziamenti per giustificato motivo prevedono l’obbligo del datore di lavoro di rispettare i termini di preavviso previsti dalla legge. Il c.d. periodo di preavviso infatti è quel lasso di tempo che deve trascorrere tra la data di comunicazione del licenziamento e l’ultimo giorno di lavoro del dipendente.

È disciplinato dalla contrattazione collettiva o dalla legge per consentire al dipendente di percepire comunque la retribuzione e nel frattempo cercarsi un’altra occupazione.

Procedura del licenziamento per motivo soggettivo

Il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono licenziamenti disciplinari.

Sono chiamati così perché richiedono obbligatoriamente l’apertura di un procedimento disciplinare che inizia con l’invio al dipendente, a mezzo raccomandata o a mano, della contestazione dell’addebito disciplinare contenente l’inadempienza commessa ed il termine di solito di 5 giorni, entro cui dare le proprie giustificazioni.

In seguito è prevista la comminazione della sanzione disciplinare e l’eventuale impugnazione della sanzione da parte del lavoratore.

Differenze tra licenziamento per giusta causa e giustificato motivo

La principale differenza tra il licenziamento per giusta causa e il licenziamento per giustificato motivo soggettivo è il preavviso, che è assente nel caso di giusta causa e obbligatorio nel giustificato motivo soggettivo.

Un’altra differenza è rappresentata dall’inadempimento compiuto. Inadempimento che deve essere grave nella giusta causa e non di scarsa importanza, relativo ad un obbligo contrattuale, oltre che lesivo di un interesse rilevante per il datore di lavoro nel giustificato motivo soggettivo.

Differente è anche la comunicazione al Centro per l’impiego che deve contenere la casistica corretta, con distinzione tra licenziamento per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o oggettivo.

Con il decreto legislativo 23/2015 è stata introdotta la conciliazione, una nuova procedura mirata a velocizzare la definizione del contenzioso sul licenziamento in quanto prevede l’immediato pagamento di un indennizzo, a carico del datore di lavoro nei confronti del dipendente. 

L’indennizzo in questo caso corrisponde ad un assegno circolare di importo pari a una mensilità per ogni anno di servizio, (non superiore a 27 mensilità), la cui accettazione da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia all’impugnazione del licenziamento.

Impugnare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo

L’ impugnazione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo da parte del lavoratore avviene o davanti al giudice del lavoro o davanti al collegio di conciliazione ed arbitrato e deve essere attuata entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.

Può essere fatta con qualsiasi atto stragiudiziale comunque idoneo a manifestare la volontà del lavoratore. Entro un ulteriore termine di 180 giorni deve essere depositato in tribunale il ricorso o deve essere comunicata alla controparte la richiesta del tentativo obbligatorio di conciliazione.

Se hai dubbi sulla tua situazione, l’Avvocato Simona Micotti affianca lavoratori di imprese pubbliche e private. Contattala senza alcun impegno via mail o al telefono ed inizia subito a tutelarti.

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Vediamo alcune recensioni sul lavoro che ho svolto da parte di alcuni nostri clienti.

Matteo Manzella

Matteo Manzella



Ho conosciuto l'avvocato Micotti su indicazione di un conoscente. In questi casi, quando manca una conoscenza diretta, spesso si è titubanti soprattutto se si ha la necessità di affidarsi ad un professionista che ispiri fiducia. L'avvocato Simona Micotti mi ha accompagnato passo dopo passo per risolvere il mio problema facendomi sentire accolto fin da subito sentito; non mi sono mai sentito un caso.

Lavoravo da circa due anni presso lo studio di un commercialista, con un contratto di collaborazione occasionale. In realtà lavoravo full time otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e lo stipendio mi veniva versato in nero.

Mi sono rivolto all’avv. Simona Micotti in quanto, in seguito ad un infortunio in cui avevo subito la rottura di un braccio, essendo costretto a stare a casa per tre mesi, il mio datore di lavoro non mi versava più lo stipendio e non avevo neppure certezze in merito alla continuazione della collaborazione e al mio rientro in attività.
Mi ero rivolto al sindacato di zona che, dopo un tentativo di trattativa, mi ha consigliato di rivolgermi ad un legale.

L’avvocato Simona Micotti ha avviato una causa davanti al Giudice del lavoro. La vertenza è stata conclusa con un accordo conciliativo: ho ricevuto un cospicuo risarcimento per il mancato versamento dei contributi oltre alla liquidazione del TFR.

Consiglierei  l'avvocato Micotti per le sue qualita'. E'una professionista preparata, seria e con le idee chiare. Affidabile e pronta ad andare fino in fondo.

Ramon Marchina

Ramon Marchina



Ero stato assunto a tempo indeterminato presso una piccola ditta artigiana, ma il lavoro negli ultimi mesi era notevolmente calato così avevo trovato un’altra occupazione. Mi sono rivolto all’avv. Micotti, su consiglio di alcuni miei colleghi che la conoscevano, perché avevo intenzione di dimettermi e temevo ritorsioni quali il mancato pagamento dello stipendio e del TFR, anche perché con i pagamenti il mio datore di lavoro era indietro di tre mensilità.

L’avv. Micotti mi ha innanzitutto informato che avevo l’obbligo di dare il preavviso, pertanto, quando sono arrivato in officina e mi è stato detto di andarmene via subito ho preteso, come mi aveva detto l’avvocato, che mi venisse firmata una dichiarazione di rinuncia al preavviso.

Successivamente l’avv. Micotti ha richiesto che mi venissero pagati gli stipendi arretrati e il TFR, ma il mio datore di lavoro continuava ad accampare scuse, così l’avvocato, ha immediatamente depositato un ricorso in tribunale.

Il giorno prima dell’udienza il mio datore di lavoro per evitare la causa ha versato quanto mi era dovuto, oltre ad un risarcimento per le spese legali e il ritardo nel pagamento.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto è chiara e precisa, mi ha spiegato subito come dovevo comportarmi e come si doveva trattare col mio datore di lavoro. Ha ottenuto il risultato che desideravo velocemente e mi sono sentito tutelato fin da subito.

Carlo Trevisani

Carlo Trevisani



Ho lavorato per oltre vent’anni presso un Hotel. Negli ultimi anni la proprietaria dell’hotel aveva deciso di appaltare alcuni servizi a società esterne. Da allora i dipendenti venivano licenziati e riassunti periodicamente dalle nuove società che gestivano i servizi.

Io ero formalmente assunto come facchino, ma in realtà svolgevo la mansione di giardiniere.
La nuova datrice di lavoro dopo avermi inviato ben 5 lettere di contestazione disciplinare per fatti innocui mi sospendeva cautelarmente dal lavoro ritenendo che il fatto che avessi la maglietta sporca fosse talmente grave da giustificare detto provvedimento.

Tramite l’associazione sindacale rispondevo alle contestazioni chiedendo senza esito un incontro.
Trovandomi nell’impossibilità di tornare al lavoro e di risolvere la vicenda mi rivolgevo all’avv. Simona Micotti.

Quest’ultima ha avviato un ricorso urgente presso il Tribunale del Lavoro. In meno di un mese il provvedimento cautelare è stato ritenuto illegittimo e la datrice di lavoro è stata condannata a reintegrarmi immediatamente nel posto di lavoro pagandomi tutte le competenze maturate oltre alle spese legali. Con l’avvocato Simona Micotti ho avuto un’eccellente esperienza.

Ho riscontrato massima serietà, molta cordialità e sensibilità, ottima disponibilità al dialogo. Mi sono sentito a mio agio e ho ottenuto ottimi risultati.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto in uno dei momenti più buoi in cui non sapevo come sarebbe stato il mio futuro mi ha fornito un valido sostegno morale e la speranza e la pazienza per credere nella possibilità di risolvere la mia situazione.

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