Spesso da un controllo effettuato a seguito della ricezione di una cartella esattoriale, il contribuente si accorge della presenza di un errore e quindi ha tutto il diritto di opporsi.
Gli elementi che deve contenere ogni cartella di pagamento sono contenuti nell’art 6 del D.M. n. 321/1999 e tra quelli, i principali sono: l’ente impositore, l’iscrizione al ruolo, i dati del contribuente, sia anagrafici che fiscali, il nome del responsabile del procedimento, l’anno a cui si riferisce il tributo da pagare, il termine entro il quale deve essere pagato, l’ammontare dello stesso, gli elementi per cui il contribuente ha ricevuto la cartella e la possibilità di rateizzare l’importo.
Per l’impugnazione cartella esattoriale ci sono dei termini da rispettare che variano a seconda del tributo che ha ad oggetto.
Nel conteggio dei termini delle cartelle esattoriali, non viene calcolato il periodo feriale ovvero dal 1 al 31 agosto.
Se invece il ricorso ha ad oggetto un pignoramento, in caso di vizi di procedura e formali, il termine è di 20 giorni.
Il contribuente che ritiene di non dover pagare il tributo che gli è stato imposto, che sia una multa o un accertamento fiscale, deve fare opposizione contro questo primo atto che ha ricevuto e non aspettare che gli venga notificata la cartella di pagamento.
Per ognuno di questi atti la legge ha stabilito un termine entro cui poter agire (60,30 o 40 giorni a seconda del tributo), scaduto il quale non può più contestare la legittimità dell’atto.
Una volta ricevuta la cartella esattoriale infatti può solo contestarne eventuali vizi.
I vizi propri della cartella sono quei vizi sorti durante o dopo la sua formazione.
Si tratta, in particolare, della mancanza della motivazione (necessaria a pena di illegittimità), della specificazione del criterio di calcolo degli interessi o di alcuni degli elementi principali come il ruolo, l’ente impositore i dati anagrafici e fiscali del contribuente e il responsabile del procedimento.
La cartella, inoltre, deve essere notificata nel rispetto delle procedure e dei termini previsti. Può pertanto essere impugnata una cartella caduta in prescrizione, mai notificata o già pagata.
La notifica della cartella di pagamento sancisce l’inizio del termine per procedere all’ Impugnazione cartella di pagamento per vizi propri, in base alla tipologia di tributo da pagare.
La decadenza delle cartelle di pagamento varia da tre a quattro anni, per Irpef e Iva ad esempio la notifica della cartella deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del
Se la cartella non rispetta i diversi termini di prescrizione e decadenza, può essere contestata dal contribuente, procedendo con il ricorso contro la cartella di pagamento stessa.
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