Il licenziamento può essere generato anche a seguito di assenza ingiustificata dal lavoro o attuata senza il giusto preavviso da parte del lavoratore, salvo motivazioni valide di urgenza e gravità che giustificano la mancata comunicazione preventiva.
La sottoscrizione di un contratto di lavoro comporta l’assunzione di obblighi quali il recarsi al lavoro nei tempi, luoghi e modi indicati. Se uno di questi obblighi viene meno si sta quindi commettendo un inadempimento contrattuale nei confronti del proprio datore.
L’assenza ingiustificata si ha quando non ci si reca al lavoro senza una valida ragione giustificativa e senza alcun preavviso al datore di lavoro.
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Le uniche ipotesi in cui il lavoratore può assentarsi dal lavoro sono la malattia, le ferie, i permessi retribuiti, il congedo matrimoniale ecc.
Nelle ipotesi non espressamente previste dalla legge, l’assenza è ingiustificata e comporta per il lavoratore l’apertura di un possibile procedimento disciplinare.
Configurano un’assenza ingiustificata dal lavoro anche il rifiutarsi di prendere servizio presso una diversa sede e il non presentarsi al lavoro nonostante un permesso non concesso da parte del datore.
Il licenziamento per assenza ingiustificata e naspi è previsto quando le assenze si ripetono nel tempo (c.d. recidiva) o superano un determinato numero di giorni.
La legittimità del licenziamento per assenza ingiustificata vale anche nell’ipotesi di ferie godute pur non avendone ricevuto l’approvazione o di non rientro da queste pur essendo state approvate. Di norma dopo 3 giorni la sanzione può essere applicata la sanzione del licenziamento per mancata presenza al lavoro.
Se ad essere licenziato è un dipendente con contratto a tempo indeterminato l’azienda deve corrispondere all’INPS il cosiddetto “ticket licenziamento” volto a finanziare l’indennità di disoccupazione NASPI.
Per beneficiare della NASPI, il lavoratore deve avere un contratto di lavoro subordinato presso un datore di lavoro privato, non deve aver presentato le dimissioni, deve aver maturato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 2 anni ed aver effettuato almeno 30 giorni di lavoro nell’ultimo anno.
L’indennità di disoccupazione, a tutela dal lavoratore, è prevista anche quando il licenziamento è dipeso dalla volontà del lavoratore purché riconducibile all’arbitrarietà o all’illegittimità del comportamento datoriale.
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