Il licenziamento rappresenta la fine del rapporto di lavoro che intercorre tra datore di lavoro e dipendente.
Il licenziamento è definito individuale se é intimato ad un singolo lavoratore per esigenze occasionali; in caso di licenziamento di più lavoratori, si parla invece di licenziamento collettivo.
Esistono diverse motivazioni che possono dare origine al licenziamento:
Il licenziamento per giusta causa è la conseguenza di gravi violazioni degli obblighi contrattuali da parte del lavoratore, violazioni tali da ledere in modo insanabile il rapporto di fiducia tra le parti e da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto di lavoro (c.c. 2119).
La giusta causa pertanto, rappresenta il licenziamento in tronco, senza che sia richiesto alcun preavviso.
In tal caso il licenziamento deve essere necessariamente preceduto dall’attivazione del procedimento disciplinare e, in particolare, dalla preventiva comunicazione delle “contestazioni di addebito” per consentire al dipendente una adeguata difesa da accuse eventualmente infondate.
Il giustificato motivo soggettivo rappresenta un comportamento disciplinarmente rilevante del dipendente ma non grave a tal punto da comportare il licenziamento per giusta causa.
È soggetto ad una specifica procedura, la cui violazione lo rende nullo.
Rientrano in questa tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro anche le figure dello scarso rendimento e/o del comportamento negligente del dipendente.
In caso di giustificato motivo oggettivo la motivazione del licenziamento non riguarda il dipendente, ma l’organizzazione dell’impresa.
A titolo esemplificativo, in tale ipotesi rientrano le seguenti fattispecie: la crisi dell’impresa, la cessazione dell’attività o il venir meno delle mansioni che svolgeva il lavoratore; la perdita da parte del lavoratore, non per propria colpa, delle capacità necessarie a svolgere le mansioni per cui venne assunto.
Diventa quindi estremamente importante che sia un esperto legale specializzato in diritto del lavoro a considerare nel merito le motivazioni addotte, così da verificarne l'attendibilità.
Una tipologia di recesso del contratto di lavoro per motivo oggettivo è il licenziamento per esubero dipendenti quando ad esempio l’azienda esternalizza l’attività di vigilanza e di conseguenza ha personale in esubero.
Se ti trovi in uno dei casi sopra descritti non esitare a contattare l’Avvocato Simona Micotti che opera a Brescia e difende unicamente i lavoratori.
E’ una particolare forma di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Nella stragrande maggioranza dei casi, il licenziamento per motivi economici deriva dalle seguenti circostanze: un calo del fatturato, l’automazione di un processo produttivo, la fusione tra due realtà aziendali o impossibilità oggettiva del dipendente di svolgere le mansioni per le quali è stato assunto a causa di inidoneità assoluta.
Rientra nell’ipotesi di giustificato motivo oggettivo anche il licenziamento individuale a Brescia per riduzione del personale. In questo caso, il datore di lavoro deve offrire al dipendente la possibilità di un reimpiego (repechage), diversamente il licenziamento è illegittimo e il datore di lavoro sarà tenuto a corrispondere un risarcimento che deve tenere comunque conto dell’anzianità di servizio e del carico familiare.
Il licenziamento deve avvenire in forma scritta e deve essere comunicato al lavoratore tramite lettera raccomandata A/R o altro mezzo idoneo a provare la data della ricezione.
Viene intimato senza alcun atto formale da parte del datore di lavoro. In questi casi è bene che il lavoratore faccia pervenire immediatamente una raccomandata A/R con la messa a disposizione per la ripresa immediata dell’attività essendo stato allontanato dal datore di lavoro.
L’impugnazione del licenziamento deve avvenire entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta.
Può essere fatta con qualsiasi atto stragiudiziale comunque idoneo a manifestare la volontà del lavoratore. L’impugnazione perde efficacia se entro il successivo termine di 180 giorni il lavoratore non deposita il ricorso in tribunale, oppure non invita la controparte al tentativo obbligatorio di conciliazione.
In caso di licenziamento per cessazione attività con meno di 15 dipendenti si applicano le nuove tutele e quindi:
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