Una delle motivazioni che rientra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo previste dalla legge è il licenziamento per chiusura attività.
Anche in caso di chiusura il datore ha l’obbligo di rispettare i preavvisi di licenziamento per cessazione attività, previsti per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e di corrispondere il TFR.
Per il dipendente invece è prevista la possibilità di richiedere all’Inps l’assegno di disoccupazione.
Il licenziamento per cessazione attività rientra tra le ipotesi legittime di licenziamento previste dalla Legge. Secondo la Cassazione infatti in caso di chiusura dell’attività il datore non ha altra scelta che licenziare la totalità dei dipendenti.
Il mancato o il ritardato invio da parte del datore della comunicazione di licenziamento prevista dall’art. 4 comma 9 L. n. 223/1991 comporta tuttavia l’illegittimità del provvedimento.
Il datore di lavoro, infatti, ha l’obbligo di comunicare il licenziamento con indicazione dei lavoratori coinvolti ed i criteri di scelta, agli Enti di competenza e alle organizzazioni sindacali entro 7 giorni dall’adozione del provvedimento.
La violazione di questo obbligo comporta per il datore il pagamento di una sanzione ovvero di un’indennità risarcitoria a favore dei lavoratori.
Dall’1 Gennaio 2017 è stato abrogato il contributo d’ingresso alla mobilità per i datori di lavoro soggetti alla cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) ed è stato sostituito dal versamento, successivo allo scioglimento del rapporto di lavoro, del ticket di licenziamento per il finanziamento della NASPI.
Il datore deve infatti versare per ogni lavoratore un importo pari al 41% del massimale mensile NASPI per ogni anno di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.
La libertà del datore di lavoro nel decidere come amministrare la propria azienda e, quindi, se eventualmente chiudere un intero ramo di attività è limitata da tre situazioni in cui il licenziamento per cessazione attività è illegittimo:
Il lavoratore che non ritenga giustificato il licenziamento per chiusura attività deve contestarlo con raccomandata entro 60 giorni dal ricevimento della lettera di licenziamento.
Nei successivi 180 giorni dovrà depositare il ricorso in tribunale. Nel procedimento così instaurato sarà onere del datore provare la fondatezza del provvedimento espulsivo.
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