Licenziamento per malattia a Brescia

La legge vieta il licenziamento per malattia del lavoratore. Il dipendente che non svolge la propria attività lavorativa per malattia ha diritto sia alla conservazione del proprio posto di lavoro sia, se previsto dalla contrattazione collettiva, ad una retribuzione o indennità.

Le uniche ipotesi in cui il licenziamento è considerato legittimo sono la giusta causa ed il giustificato motivo oggettivo relativo alla sopravvenuta impossibilità della prestazione o alla cessazione totale dell'attività d'impresa.

Licenziamento per giusta causa durante la malattia

Il licenziamento per giusta causa durante malattia è invece ammesso dalla legge: il datore può licenziare un dipendente in assenza per malattia se durante questo periodo esso commetta delle violazioni talmente gravi da ledere il rapporto di lavoro, ad esempio la produzione di un certificato medico falso o la comunicazione sistematica delle proprie assenze, solo all’ultimo momento a ridosso dei giorni di riposo.

Licenziamento per malattia professionale

Il licenziamento per malattia professionale è ingiustificato. Il datore di lavoro non può licenziare il dipendente se la malattia dipende in tutto o in parte da un ambiente di lavoro nocivo, da un infortunio o dalla mancata adozione delle misure di sicurezza. In questo caso il periodo di assenza dovuto all’infermità non può essere conteggiato nel periodo di comporto.

Il lavoratore ha tuttavia l’onere di provare il nesso fra malattia e lavoro. Oltre al licenziamento per giusta causa o per superamento del periodo di comporto il dipendente potrebbe subire anche un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, dovuto ad una sopravvenuta infermità permanente o di cui non ne si conoscono i tempi di guarigione. Detta infermità deve essere relativa a ragioni che non dipendono dalle condizioni di lavoro e deve essere tale da comportare l’inidoneità anche parziale alle mansioni assegnategli.

Affinchè il licenziamento sia legittimo, è necessario che la malattia non abbia una prognosi definitiva; che non ci sia un apprezzabile interesse per le prestazioni lavorative del dipendente stesso e che questo non possa essere ricollocato ad altre mansioni con onere di prova a carico del datore).

Periodo di comporto: cos’è e come funziona

Il dipendente può assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui è malato ed in quello di convalescenza, continuando comunque a percepire lo stipendio. L’assenza però deve essere sempre comprovata da un certificato medico che la giustifica e che deve essere telematicamente inviato all’Inps il prima possibile e da un eventuale visita fiscale di controllo per verificare l’autenticità della malattia stessa.

Il numero dei giorni che il datore deve tollerare e in cui è vietato licenziare il dipendente rappresenta il cosiddetto periodo di comporto ed è fissato dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento. È stabilito dalla legge solo nel caso degli impiegati ed è generalmente fissato a 3 mesi se hanno un’anzianità di servizio inferiore a 10 anni. Due sono i tipi di comporto previsti dalla contrattazione:

  1. Comporto secco, ovvero il numero massimo di giorni consecutivi di assenza per un’unica malattia.
  2. Comporto per sommatoria, ovvero il numero massimo complessivo di giorni in cui ci si può assentare relativi ad una pluralità di malattie ripetute nel tempo.

Licenziamento per malattia durante il comporto

Tra le motivazioni relative al licenziamento per cause imputabili al dipendente rientra il superamento del periodo di comporto da parte del lavoratore. Causa per cui il datore può licenziare senza dover dimostrare l’esistenza di giusta causa o giustificato motivo, dando però il preavviso.

L’assenza per malattia non può protrarsi infatti all’infinito, dopo il superamento del periodo di comporto, il datore può imputare il licenziamento per malattia prolungata.

L’Avvocato Simona Micotti esperta in diritto del lavoro sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio.

Se sei stato vittima di una delle situazioni sopra descritte in ambito di licenziamento e malattia del lavoratore e hai bisogno di un legale, contattala senza alcun impegno via mail o al telefono ed inizia subito a tutelare e far valere i tuoi diritti!

Licenziamento per malattia a Brescia - info avvocato Simona Micotti

Richiedi una prima consulenza telefonica

Dicono di noi

Vediamo alcune recensioni sul lavoro che ho svolto da parte di alcuni nostri clienti.

Matteo Manzella

Matteo Manzella



Ho conosciuto l'avvocato Micotti su indicazione di un conoscente. In questi casi, quando manca una conoscenza diretta, spesso si è titubanti soprattutto se si ha la necessità di affidarsi ad un professionista che ispiri fiducia. L'avvocato Simona Micotti mi ha accompagnato passo dopo passo per risolvere il mio problema facendomi sentire accolto fin da subito sentito; non mi sono mai sentito un caso.

Lavoravo da circa due anni presso lo studio di un commercialista, con un contratto di collaborazione occasionale. In realtà lavoravo full time otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e lo stipendio mi veniva versato in nero.

Mi sono rivolto all’avv. Simona Micotti in quanto, in seguito ad un infortunio in cui avevo subito la rottura di un braccio, essendo costretto a stare a casa per tre mesi, il mio datore di lavoro non mi versava più lo stipendio e non avevo neppure certezze in merito alla continuazione della collaborazione e al mio rientro in attività.
Mi ero rivolto al sindacato di zona che, dopo un tentativo di trattativa, mi ha consigliato di rivolgermi ad un legale.

L’avvocato Simona Micotti ha avviato una causa davanti al Giudice del lavoro. La vertenza è stata conclusa con un accordo conciliativo: ho ricevuto un cospicuo risarcimento per il mancato versamento dei contributi oltre alla liquidazione del TFR.

Consiglierei  l'avvocato Micotti per le sue qualita'. E'una professionista preparata, seria e con le idee chiare. Affidabile e pronta ad andare fino in fondo.

Ramon Marchina

Ramon Marchina



Ero stato assunto a tempo indeterminato presso una piccola ditta artigiana, ma il lavoro negli ultimi mesi era notevolmente calato così avevo trovato un’altra occupazione. Mi sono rivolto all’avv. Micotti, su consiglio di alcuni miei colleghi che la conoscevano, perché avevo intenzione di dimettermi e temevo ritorsioni quali il mancato pagamento dello stipendio e del TFR, anche perché con i pagamenti il mio datore di lavoro era indietro di tre mensilità.

L’avv. Micotti mi ha innanzitutto informato che avevo l’obbligo di dare il preavviso, pertanto, quando sono arrivato in officina e mi è stato detto di andarmene via subito ho preteso, come mi aveva detto l’avvocato, che mi venisse firmata una dichiarazione di rinuncia al preavviso.

Successivamente l’avv. Micotti ha richiesto che mi venissero pagati gli stipendi arretrati e il TFR, ma il mio datore di lavoro continuava ad accampare scuse, così l’avvocato, ha immediatamente depositato un ricorso in tribunale.

Il giorno prima dell’udienza il mio datore di lavoro per evitare la causa ha versato quanto mi era dovuto, oltre ad un risarcimento per le spese legali e il ritardo nel pagamento.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto è chiara e precisa, mi ha spiegato subito come dovevo comportarmi e come si doveva trattare col mio datore di lavoro. Ha ottenuto il risultato che desideravo velocemente e mi sono sentito tutelato fin da subito.

Carlo Trevisani

Carlo Trevisani



Ho lavorato per oltre vent’anni presso un Hotel. Negli ultimi anni la proprietaria dell’hotel aveva deciso di appaltare alcuni servizi a società esterne. Da allora i dipendenti venivano licenziati e riassunti periodicamente dalle nuove società che gestivano i servizi.

Io ero formalmente assunto come facchino, ma in realtà svolgevo la mansione di giardiniere.
La nuova datrice di lavoro dopo avermi inviato ben 5 lettere di contestazione disciplinare per fatti innocui mi sospendeva cautelarmente dal lavoro ritenendo che il fatto che avessi la maglietta sporca fosse talmente grave da giustificare detto provvedimento.

Tramite l’associazione sindacale rispondevo alle contestazioni chiedendo senza esito un incontro.
Trovandomi nell’impossibilità di tornare al lavoro e di risolvere la vicenda mi rivolgevo all’avv. Simona Micotti.

Quest’ultima ha avviato un ricorso urgente presso il Tribunale del Lavoro. In meno di un mese il provvedimento cautelare è stato ritenuto illegittimo e la datrice di lavoro è stata condannata a reintegrarmi immediatamente nel posto di lavoro pagandomi tutte le competenze maturate oltre alle spese legali. Con l’avvocato Simona Micotti ho avuto un’eccellente esperienza.

Ho riscontrato massima serietà, molta cordialità e sensibilità, ottima disponibilità al dialogo. Mi sono sentito a mio agio e ho ottenuto ottimi risultati.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto in uno dei momenti più buoi in cui non sapevo come sarebbe stato il mio futuro mi ha fornito un valido sostegno morale e la speranza e la pazienza per credere nella possibilità di risolvere la mia situazione.

Contattaci

Se vuoi maggiori informazioni, compila questo modulo. Ti ricontatteremo quanto prima possibile.

Avv. Simona Micotti

 

Tel. 320 2140561
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Via Enrico Fermi n. 7

25087 Salò (Brescia)

Si riceve solo previo appuntamento telefonico o e-mail

Scrivici senza impegno

Mandaci una email e ti contatteremo per parlarne insieme senza impegno.

Avvocato del lavoro Simona Micotti - P.Iva: 11684851006 - via Enrico Fermi n. 7 - 25087 Salò (Brescia) Tel. +39 0365/43664 - Cell. 3202140561 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.