Il licenziamento rappresenta la risoluzione unilaterale da parte del datore di lavoro, del contratto con uno o più lavoratori dipendenti.
Il licenziamento può essere intimato solo in presenza di specifiche violazioni degli obblighi contrattuali, più o meno gravi, commesse dal lavoratore dipendente (licenziamento disciplinare, per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) o di cause non imputabili ai dipendenti ma alla situazione in cui si trova l'azienda (licenziamento per giustificato motivo oggettivo).
Il licenziamento attuato nel mancato rispetto delle procedure previste dalla legge o in assenza di cause ritenute legittime dalle normative, può essere impugnato attraverso qualsiasi atto scritto da parte del lavoratore.
Con tale atto il lavoratore comunica al datore la sua volontà di contestare la legittimità del provvedimento espulsivo ricevuto.
L’impugnazione del licenziamento, a pena di decadenza, deve avvenire entro il termine di 60 giorni decorrenti dal momento della ricezione della lettera con cui viene imputato.
Tale impugnazione non è efficace se non è seguita, entro il successivo termine di 180 giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale o dalla comunicazione alla controparte dell’eventuale richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.
La procedura di licenziamento non disciplinare quindi di licenziamento senza giusta causa, necessita la forma scritta a pena di inefficacia. In questo caso il provvedimento deve essere comunicato con una lettera consegnata a mano o per posta al lavoratore e solo da quel momento produrrà i suoi effetti.
Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, la procedura di licenziamento si esaurisce con la consegna della relativa comunicazione; in quelle con più di 15 dipendenti, l’azienda è obbligata ad attivare un tentativo di conciliazione davanti all’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per proporre al lavoratore una soluzione alternativa al licenziamento o un buonuscita...
In mancanza dell’attivazione di questa procedura, il licenziamento è illegittimo.
Il licenziamento disciplinare deve invece essere preceduto dall’apertura del c.d. procedimento disciplinare, previsto dallo Statuto dei lavoratori che inizia con la contestazione dell’addebito disciplinare da parte del datore, che deve essere immediato (presupposto di legittimità), specifico ed immutabile.
Nella lettera di contestazione il datore di lavoro deve concedere al dipendente un termine di 5 giorni entro cui presentare le sue giustificazioni. Oltre alle caratteristiche che deve avere l’addebito, Il datore è inoltre obbligato ad esporre in luogo accessibile a tutti i dipendenti il codice disciplinare in modo da assicurarne la conoscenza da parte di tutti.
Se il lavoratore è stato licenziato per giusta causa ma senza seguire la procedura sopra descritta, oppure se il Giudice accerta l’insussistenza dei fatti gravi imputati, il datore è obbligato a risarcire il dipendente secondo parametri specifici che variano in base alla violazione commessa dal datore di lavoro.
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