Tra i casi di licenziamento effettuati dai datori di lavoro quello del licenziamento per mancanza di lavoro è tra i più frequenti.
Questa forma di licenziamento, rientra nel giustificato motivo oggettivo in quanto è relativa a motivazioni che non dipendono dal lavoratore ma dall’azienda come, ad esempio, la crisi aziendale, il calo del fatturato, la cessazione dell’attività o l’esternalizzazione delle mansioni del lavoratore.
Il licenziamento per motivazione economica deve avvenire seguendo una determinata procedura volta ad evitare abusi di potere da parte del datore di lavoro.
Il datore di lavoro se intende effettuare un licenziamento collettivo, quindi relativo ad almeno 5 persone nell’arco di 120 giorni, deve trovare prima un’intesa con i sindacati volta a definire il piano dei licenziamenti ed i criteri che saranno adottati per la scelta dei lavoratori di mandare a casa.
Se il datore di lavoro intende effettuare un licenziamento individuale per mancanza di lavoro, non è necessario alcun accordo con i sindacati, ma le motivazioni poste alla base del provvedimento devono essere veritiere e comprovabili e ci deve essere obbligatoriamente l’impossibilità di ricollocare il lavoratore ad altre mansioni (obbligo di repechage).
Se la motivazione del licenziamento è la cessazione del ramo d’azienda e dalle prove risulta una nuova assunzione per il medesimo incarico o che le mansioni del lavoratore licenziato sono state assegnate ad un altro collega si tratterebbe di licenziamento illegittimo.
Se non viene rispettato l’obbligo di valutazione della ricollocazione, il lavoratore può chiedere un risarcimento ed in alcuni casi essere reintegrato.
Il lavoratore che ha appena ricevuto una lettera di licenziamento per mancanza di lavoro che ritiene essere ingiustificata deve, entro 60 giorni dal ricevimento, inviare una lettera di contestazione al proprio datore di lavoro (impugnazione stragiudiziale), quindi, entro i successivi 180 giorni promuovere una causa presentando al Giudice degli indizi a fondamento dell’accusa di non veridicità delle cause di licenziamento.
Prima di ricorrere al giudizio in tribunale, il lavoratore può entro 180 giorni comunicare alla controparte la volontà di voler aprire un tentativo di conciliazione e arbitrato e se non sarà accettato o avrà esito negativo, potrà procedere con il ricorso in tribunale entro 60 giorni.
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