I lavoratori domestici costituiscono una storta di categoria a parte in quanto non godono delle stesse forme di tutela previste nelle ipotesi di licenziamento per i normali lavoratori.
Il licenziamento di una colf o di una badante non necessita di particolari motivazioni giustificative: il datore non è tenuto a specificare il motivo di licenziamento.
Il rapporto di lavoro può essere troncato rispettando l’obbligo di preavviso, oppure con effetto immediato pagando la relativa indennità sostitutiva del preavviso.
Il licenziamento di una badante convinente senza preavviso e per giusta causa, può avvenire anche con il mancato preavviso del licenziamento con effetto immediato come in caso di furto al datore di lavoro, di maltrattamenti all’anziano che si assiste, o comunque di fatti tanto gravi da impedire la prosecuzione del rapporto.
I termini di preavviso previsti dal contratto collettivo per colf e badanti sono i seguenti:
Per un orario di lavoro con più di 25 ore settimanali praticato in 5 anni di anzianità presso lo stesso datore, è previsto un preavviso 15 giorni di calendario; con più di 5 anni di anzianità invece il preavviso è di 30 giorni di calendario.
In caso di dimissione da parte della colf o della badante, questi termini si riducono del 50%.
Per rapporti di lavoro che prevendono un numero di ore settimanali inferiori a 25, effettuate per 2 anni, con lo stesso datore di lavoro sono sufficienti 8 giorni di calendario; per rapporti di lavoro svolti per più di 2 anni presso lo stesso datore, sono previsti 15 giorni di calendario.
La fine del rapporto di lavoro deve essere comunicata all’INPS, secondo i termini previsti. In questo caso non è obbligatoria la comunicazione in forma scritta ma se il lavoratore la richiede, il datore deve fornirla.
In caso di contratto a tempo determinato se la colf viene licenziata senza preavviso, ha diritto a percepire tutte le retribuzioni che avrebbe percepito se il rapporto di lavoro non si fosse stato interrotto.
In caso di contratto a tempo indeterminato, invece, alla badante licenziata spetta un’indennità sostitutiva del preavviso, per un importo pari a quanto dovuto per il periodo di preavviso non concesso.
In caso di licenziamento del badante convivente si applicano le stesse norme di una colf o badante non conviventi, ovvero devono essere rispettati tutti gli obblighi relativi al preavviso ed a quanto spettante per la fine del rapporto, come TFR, tredicesima e ferie non godute.
Il licenziamento di colf con contratto a tempo determinato, può avvenire solo in alcuni casi previsti dalla legge, come ad esempio entro la fine del periodo di prova; per giusta causa; per risoluzione consensuale oppure per causa di forza maggiore.
Per quante categorie l’impugnazione licenziamento di queste categorie deve avvenire nel termine di 60 giorni previsto dalla normativa generale e ha ad oggetto non tanto la contestazione del licenziamento quanto piuttosto la pretesa delle differenze nelle spettanze.
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