Licenziamento per giustificato motivo oggettivo a Brescia

La conclusione del rapporto di lavoro (licenziamento) può avvenire per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo (c.d. licenziamento disciplinare), oppure per giustificato motivo oggettivo quando il motivo non è connesso a comportamenti del dipendente, ma ad esigenze aziendali.

Cosa si intende per licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo si verifica quando le motivazioni che lo hanno generato non attengono ad una violazione o inadempienza da parte del lavoratore, ma sono collegate a ragioni inerenti l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento degli stessi.

Quali sono le cause di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Rientrano tra le cause di licenziamento per motivo oggettivo le seguenti circostanze: la crisi di impresa; la cessazione dell’attività; il venir meno delle mansioni a cui era adibito il dipendente, senza possibilità di ricollocazione in altre mansioni; il superamento del periodo di comporto; l’intervenuta inidoneità fisica o psichica del lavoratore.

Procedura del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Per i dipendenti a cui non si applica l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, per dimensioni d’azienda o perché assunti dal 7.3.2015 in poi e quindi soggetti al nuovo contratto a tutele crescenti, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve essere comunicato per iscritto, specificando i motivi che lo hanno generato, concedendo al dipendente stesso il preavviso stabilito per legge, pena la concessione di un’indennità sostitutiva del preavviso.

Ancor prima di procedere al licenziamento, dato che le motivazioni non sono imputabili al lavoratore, il datore è obbligato a valutare la possibilità di ripescaggio e ricollocazione in diversa mansione.

La mancata verifica di questa possibilità comporta l’obbligo di pagare un’indennità per il giustificato motivo oggettivo.

LIcenziamento giustificato motivo oggettivo meno di 15 dipendenti

Quando avviene un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo in un’impresa con meno di 15 dipendenti, il datore di lavoro deve inviare una lettera di licenziamento contenente le motivazioni oggettive del licenziamento e il periodo di preavviso.

Il lavoratore può accettare passivamente il licenziamento, oppure impugnarlo.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo più di 15 dipendenti

In caso di licenziamento per motivo oggettivo in aziende con almeno 16 dipendenti, si applica la procedura prima descritta.

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Licenziamento per chiusura attività

Tra le ipotesi legittime di licenziamento per giustificato motivo oggettivo rientra il licenziamento per chiusura dell’attività, salvo il caso in cui l’impresa non abbia rispettato l’obbligo di comunicazione di cui al comma 9 dell’art.4 L. n.223/199. In questo caso il lavoratore può validamente contestare la legittimità del licenziamento.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11404/2017, ha definito perentoria la comunicazione dell’elenco dei dipendenti licenziati da inviare entro i sette giorni successivi al licenziamento collettivo alle organizzazioni sindacali, alla Commissione regionale tripartita e all’Ufficio della Regione.

Impugnazione del licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La contestazione del licenziamento per cessazione di attività deve essere effettuata a mezzo di lettera scritta entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.

Nei 180 giorni successivi dovrà essere depositato in Tribunale il ricorso, con la necessaria assistenza di un avvocato. Detto ricorso deve contenere le ragioni per cui non si ritiene valida la motivazione fornita dal datore di lavoro.

Quest’ultimo dovrà quindi dimostrare in modo rigoroso e preciso la veridicità e la fondatezza delle ragioni del licenziamento riportate nella lettera.

Il licenziamento per causa oggettiva, illegittimo fino al 2012, veniva sanzionato con la reintegra obbligatoria del dipendente aggiunta ad un’indennità risarcitoria per il danno retributivo e al versamento dei contributi dal momento del licenziamento alla reintegra.


Per i contratti stipulati dopo il 7.3.2015, la rintegra per le aziende con più di 15 dipendenti è stata definita obbligatoria in soli 3 casi:

  • Insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento;
  • Motivo oggettivo relativo all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore;
  • Licenziamento avvenuto durante il periodo di comporto.

Se hai dubbi sulla tua situazione, l’Avvocato Simona Micotti affianca i lavoratori ed è esperta in diritto del lavoro.

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Vediamo alcune recensioni sul lavoro che ho svolto da parte di alcuni nostri clienti.

Matteo Manzella

Matteo Manzella



Ho conosciuto l'avvocato Micotti su indicazione di un conoscente. In questi casi, quando manca una conoscenza diretta, spesso si è titubanti soprattutto se si ha la necessità di affidarsi ad un professionista che ispiri fiducia. L'avvocato Simona Micotti mi ha accompagnato passo dopo passo per risolvere il mio problema facendomi sentire accolto fin da subito sentito; non mi sono mai sentito un caso.

Lavoravo da circa due anni presso lo studio di un commercialista, con un contratto di collaborazione occasionale. In realtà lavoravo full time otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e lo stipendio mi veniva versato in nero.

Mi sono rivolto all’avv. Simona Micotti in quanto, in seguito ad un infortunio in cui avevo subito la rottura di un braccio, essendo costretto a stare a casa per tre mesi, il mio datore di lavoro non mi versava più lo stipendio e non avevo neppure certezze in merito alla continuazione della collaborazione e al mio rientro in attività.
Mi ero rivolto al sindacato di zona che, dopo un tentativo di trattativa, mi ha consigliato di rivolgermi ad un legale.

L’avvocato Simona Micotti ha avviato una causa davanti al Giudice del lavoro. La vertenza è stata conclusa con un accordo conciliativo: ho ricevuto un cospicuo risarcimento per il mancato versamento dei contributi oltre alla liquidazione del TFR.

Consiglierei  l'avvocato Micotti per le sue qualita'. E'una professionista preparata, seria e con le idee chiare. Affidabile e pronta ad andare fino in fondo.

Ramon Marchina

Ramon Marchina



Ero stato assunto a tempo indeterminato presso una piccola ditta artigiana, ma il lavoro negli ultimi mesi era notevolmente calato così avevo trovato un’altra occupazione. Mi sono rivolto all’avv. Micotti, su consiglio di alcuni miei colleghi che la conoscevano, perché avevo intenzione di dimettermi e temevo ritorsioni quali il mancato pagamento dello stipendio e del TFR, anche perché con i pagamenti il mio datore di lavoro era indietro di tre mensilità.

L’avv. Micotti mi ha innanzitutto informato che avevo l’obbligo di dare il preavviso, pertanto, quando sono arrivato in officina e mi è stato detto di andarmene via subito ho preteso, come mi aveva detto l’avvocato, che mi venisse firmata una dichiarazione di rinuncia al preavviso.

Successivamente l’avv. Micotti ha richiesto che mi venissero pagati gli stipendi arretrati e il TFR, ma il mio datore di lavoro continuava ad accampare scuse, così l’avvocato, ha immediatamente depositato un ricorso in tribunale.

Il giorno prima dell’udienza il mio datore di lavoro per evitare la causa ha versato quanto mi era dovuto, oltre ad un risarcimento per le spese legali e il ritardo nel pagamento.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto è chiara e precisa, mi ha spiegato subito come dovevo comportarmi e come si doveva trattare col mio datore di lavoro. Ha ottenuto il risultato che desideravo velocemente e mi sono sentito tutelato fin da subito.

Carlo Trevisani

Carlo Trevisani



Ho lavorato per oltre vent’anni presso un Hotel. Negli ultimi anni la proprietaria dell’hotel aveva deciso di appaltare alcuni servizi a società esterne. Da allora i dipendenti venivano licenziati e riassunti periodicamente dalle nuove società che gestivano i servizi.

Io ero formalmente assunto come facchino, ma in realtà svolgevo la mansione di giardiniere.
La nuova datrice di lavoro dopo avermi inviato ben 5 lettere di contestazione disciplinare per fatti innocui mi sospendeva cautelarmente dal lavoro ritenendo che il fatto che avessi la maglietta sporca fosse talmente grave da giustificare detto provvedimento.

Tramite l’associazione sindacale rispondevo alle contestazioni chiedendo senza esito un incontro.
Trovandomi nell’impossibilità di tornare al lavoro e di risolvere la vicenda mi rivolgevo all’avv. Simona Micotti.

Quest’ultima ha avviato un ricorso urgente presso il Tribunale del Lavoro. In meno di un mese il provvedimento cautelare è stato ritenuto illegittimo e la datrice di lavoro è stata condannata a reintegrarmi immediatamente nel posto di lavoro pagandomi tutte le competenze maturate oltre alle spese legali. Con l’avvocato Simona Micotti ho avuto un’eccellente esperienza.

Ho riscontrato massima serietà, molta cordialità e sensibilità, ottima disponibilità al dialogo. Mi sono sentito a mio agio e ho ottenuto ottimi risultati.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto in uno dei momenti più buoi in cui non sapevo come sarebbe stato il mio futuro mi ha fornito un valido sostegno morale e la speranza e la pazienza per credere nella possibilità di risolvere la mia situazione.

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