Il rapporto di lavoro può essere interrotto senza preavviso solo in alcuni casi e condizioni espressamente disciplinate dalla legge, altrimenti si parla di licenziamento illegittimo o nullo.
E’ possibile imputare un licenziamento senza preavviso solo in presenza di giusta causa; durante o al termine del periodo di prova; se il contratto è a tempo determinato; se le parti recedono consensualmente dal contratto; per mancata ripresa del servizio a seguito di sentenza che dispone la reintegrazione nel posto di lavoro.
Il preavviso è invece necessario in caso di licenziamento per motivo oggettivo, ovvero in caso giustificato motivo soggettivo, in quanto non deriva da inadempimenti gravi a tal punto da giustificare l’assenza di preavviso.
La disciplina del licenziamento per giusta causa senza preavviso riguarda i dipendenti con contratto a tempo indeterminato, per gli altri tipi di contratti il discorso è diverso.
Il preavviso, infatti, non è necessario durante il periodo di prova, per contratto a tempo determinato in caso di mancata ripresa al lavoro dopo la reintegrazione o a seguito dell’intervento della cassa integrazione.
Il licenziamento senza preavviso per un contratto a tempo determinato può essere attuato per legge in quanto la tipologia di contratto non prevede il recesso anticipato e di conseguenza il preavviso.
Si può però concludere prima della scadenza del contratto solo con l’accordo di entrambe le parti o per giusta causa.
In caso di dimissioni da parte del lavoratore, senza giusta causa, il datore può chiedere il risarcimento per il periodo mancante alla conclusione del contratto.
Riguardo il licenziamento senza preavviso e i rischi per il lavoratore, questo può dimettersi tranquillamente senza preavviso a seguito di comportamenti datoriali gravi, a patto che abbia le prove delle accuse mosse nei confronti del datore.
Una delle modalità con cui si può interrompere il rapporto di lavoro è quella consensuale cioè datore e dipendente di comune accordo decidono di recedere dal contratto.
In questo caso l’azienda deve corrispondere al lavoratore l’indennità per un licenziamento senza preavviso, pari a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato durante il preavviso.
Se invece è il lavoratore a dare le dimissioni, deve all’azienda una sorta di indennità per mancato preavviso sul licenziamento pari alla somma che avrebbe percepito se avesse usufruito del preavviso.
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