Licenziamento illegittimo a Brescia

Quando il licenziamento avviene in mancanza di giusta causa, di giustificato motivo soggettivo o oggettivo si parla di licenziamento illegittimo.

In questo caso la legge prevede delle tutele per il lavoratore.

Quando il licenziamento è illegittimo

Il licenziamento é illegittimo quando vengono a mancare i presupposti previsti dalla legge. Sono considerati legittimi solo il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo oggettivo e per giustificato motivo soggettivo.

Ad esempio sono illegittimi il licenziamento discriminatorio; il licenziamento disciplinare quando l’illecito è inesistente o non grave; il licenziamento in presenza di un riassetto solo fittizio dell’azienda.

Il licenziamento è illegittimo anche quando il datore non verifica la possibilità di repechage o lo intima in forma orale o per causa di matrimonio.

Cosa succede in caso di licenziamento illegittimo?

Per i contratti di lavoro stipulati dopo il 7 marzo 2015 è stata eliminata la distinzione fra aziende di piccole dimensioni e aziende con più di 15 dipendenti e, generalmente, in caso di licenziamento illegittimo il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore, assunto a tempo indeterminato con qualifica non dirigenziale, un indennizzo predeterminato pari agli anni di anzianità di servizio.

Se il giudice ad esempio accerta che il fatto contestato non è tanto grave da giustificare la perdita del posto di lavoro l’azienda viene condannata al pagamento di un’indennità pari a 2 mensilità dall’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

Se invece l’accertamento da parte del Giudice prova l’inesistenza del fatto in questione, il datore viene condannato alla reintegra del dipendente, al pagamento di un’indennità risarcitoria basata sull’ultima retribuzione di riferimento per un importo che va dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione più il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione.

In caso di licenziamento senza giusta causa in aziende con meno di 15 dipendenti se l’accertamento da parte del Giudice dell’insussistenza del fatto produttivo o organizzativo che lo ha generato è relativo ai lavoratori che rientrano nelle tutele crescenti, scatta la tutela obbligatoria piena, altrimenti si applica la tutela reale attenuata.

Licenziamento disciplinare

Le tipologie di licenziamento previste dalla legge sono il licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo e per giustificato motivo oggettivo.

I primi due casi sono definiti licenziamenti disciplinari perché prima di essere applicati prevendono l’apertura di un procedimento disciplinare.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, è relativo ad un “notevole inadempimento” del lavoratore agli obblighi contrattuali ed è preceduto dal preavviso; mentre quello per giusta causa, è il c.d. licenziamento in tronco senza preavviso, ovvero è la conseguenza di un comportamento del lavoratore talmente grave da non consentire, nemmeno in via temporanea, la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Impugnare il Licenziamento illegittimo

L’ impugnazione del licenziamento deve essere comunicata al datore di lavoro entro un termine di decadenza, pari a 60 giorni dalla ricezione della lettera di comunicazione del licenziamento, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, che renda nota la volontà del lavoratore.

L’impugnazione deve essere eseguita a pena di inefficacia entro il successivo termine di 180 giorni con deposito del ricorso nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato.

Licenziamento illegittimo forme di tutela previste

Le forme di tutela previste per il lavoratore licenziato illegittimamente tengono conto della dimensione dell’azienda, della data di assunzione del lavoratore dipendente e del tipo di illegittimità commessa dal datore di lavoro. Per i lavoratori assunti prima del job act in aziende con più di 15 dipendenti é prevista la c.d. tutela reale, in caso di licenziamento illegittimo hanno diritto alla reintegra nel posto di lavoro.

I lavoratori assunti prima del job act in aziende con meno di 15 dipendenti, invece, possono godere di una tutela risarcitoria, salvo i casi più gravi di licenziamento discriminatorio, nullo o orale in cui é prevista la reintegra.

Licenziamento discriminatorio, nullo o orale.

Le conseguenze del licenziamento discriminatorio, per ritorsione, per congedo per maternità o paternità, per causa di matrimonio o del licenziamento comminato oralmente sono identiche indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.

Il dipendente ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro (o all’indennità sostitutiva della reintegrazione pari a 15 mensilità), al risarcimento del danno e al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Per gli assunti dopo il 7.05.2015 il risarcimento non si calcola più tenendo conto della retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello della reintegra, bensì dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.

Licenziamento in assenza di motivi

Questo caso si verifica quando il datore di lavoro licenzia senza che sussistano i motivi disciplinari (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o legati all’organizzazione aziendale (giustificato motivo oggettivo).

Per gli assunti prima del 7.05.2015 il datore di lavoro può scegliere fra la riassunzione entro tre giorni (con la costituzione di un nuovo rapporto) o un’indennità risarcitoria di importo compreso fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6, calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto.

Per i nuovi assunti non è prevista la reintegra, ma solo un’indennità pari ad una mensilità (due per le aziende con più di 15 dipendenti) dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio.

La reintegra è comunque prevista quando nel licenziamento disciplinare i fatti addebitati al dipendente non sussistono.

Licenziamento illegittimo per motivi di forma o procedura.

Per i vecchi assunti, come nel caso di licenziamento in assenza di motivi, il datore di lavoro può scegliere fra la riassunzione entro tre giorni (con la costituzione di un nuovo rapporto) o un’indennità risarcitoria di importo compreso fra un minimo di 2,5 mensilità e un massimo di 6, calcolata sull’ultima retribuzione globale di fatto.

Ai nuovi assunti spetta un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale pari a mezza mensilità (una mensilità per le aziende con più di 15 dipendenti) dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio

Licenziamento illegittimo con contratto a tempo determinato

Il contratto a tempo determinato prevede come forma di licenziamento solo quello relativo a motivi di carattere disciplinare quindi la giusta causa o motivazioni collegate all’azienda come un calo di commesse o cessazione del ramo d’azienda.  

In caso di licenziamento ingiustificato il lavoratore non ha diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, ma solo al riconoscimento della retribuzione che avrebbe percepito fino alla scadenza del contratto. 

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Vediamo alcune recensioni sul lavoro che ho svolto da parte di alcuni nostri clienti.

Matteo Manzella

Matteo Manzella



Ho conosciuto l'avvocato Micotti su indicazione di un conoscente. In questi casi, quando manca una conoscenza diretta, spesso si è titubanti soprattutto se si ha la necessità di affidarsi ad un professionista che ispiri fiducia. L'avvocato Simona Micotti mi ha accompagnato passo dopo passo per risolvere il mio problema facendomi sentire accolto fin da subito sentito; non mi sono mai sentito un caso.

Lavoravo da circa due anni presso lo studio di un commercialista, con un contratto di collaborazione occasionale. In realtà lavoravo full time otto ore al giorno dal lunedì al venerdì e lo stipendio mi veniva versato in nero.

Mi sono rivolto all’avv. Simona Micotti in quanto, in seguito ad un infortunio in cui avevo subito la rottura di un braccio, essendo costretto a stare a casa per tre mesi, il mio datore di lavoro non mi versava più lo stipendio e non avevo neppure certezze in merito alla continuazione della collaborazione e al mio rientro in attività.
Mi ero rivolto al sindacato di zona che, dopo un tentativo di trattativa, mi ha consigliato di rivolgermi ad un legale.

L’avvocato Simona Micotti ha avviato una causa davanti al Giudice del lavoro. La vertenza è stata conclusa con un accordo conciliativo: ho ricevuto un cospicuo risarcimento per il mancato versamento dei contributi oltre alla liquidazione del TFR.

Consiglierei  l'avvocato Micotti per le sue qualita'. E'una professionista preparata, seria e con le idee chiare. Affidabile e pronta ad andare fino in fondo.

Ramon Marchina

Ramon Marchina



Ero stato assunto a tempo indeterminato presso una piccola ditta artigiana, ma il lavoro negli ultimi mesi era notevolmente calato così avevo trovato un’altra occupazione. Mi sono rivolto all’avv. Micotti, su consiglio di alcuni miei colleghi che la conoscevano, perché avevo intenzione di dimettermi e temevo ritorsioni quali il mancato pagamento dello stipendio e del TFR, anche perché con i pagamenti il mio datore di lavoro era indietro di tre mensilità.

L’avv. Micotti mi ha innanzitutto informato che avevo l’obbligo di dare il preavviso, pertanto, quando sono arrivato in officina e mi è stato detto di andarmene via subito ho preteso, come mi aveva detto l’avvocato, che mi venisse firmata una dichiarazione di rinuncia al preavviso.

Successivamente l’avv. Micotti ha richiesto che mi venissero pagati gli stipendi arretrati e il TFR, ma il mio datore di lavoro continuava ad accampare scuse, così l’avvocato, ha immediatamente depositato un ricorso in tribunale.

Il giorno prima dell’udienza il mio datore di lavoro per evitare la causa ha versato quanto mi era dovuto, oltre ad un risarcimento per le spese legali e il ritardo nel pagamento.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto è chiara e precisa, mi ha spiegato subito come dovevo comportarmi e come si doveva trattare col mio datore di lavoro. Ha ottenuto il risultato che desideravo velocemente e mi sono sentito tutelato fin da subito.

Carlo Trevisani

Carlo Trevisani



Ho lavorato per oltre vent’anni presso un Hotel. Negli ultimi anni la proprietaria dell’hotel aveva deciso di appaltare alcuni servizi a società esterne. Da allora i dipendenti venivano licenziati e riassunti periodicamente dalle nuove società che gestivano i servizi.

Io ero formalmente assunto come facchino, ma in realtà svolgevo la mansione di giardiniere.
La nuova datrice di lavoro dopo avermi inviato ben 5 lettere di contestazione disciplinare per fatti innocui mi sospendeva cautelarmente dal lavoro ritenendo che il fatto che avessi la maglietta sporca fosse talmente grave da giustificare detto provvedimento.

Tramite l’associazione sindacale rispondevo alle contestazioni chiedendo senza esito un incontro.
Trovandomi nell’impossibilità di tornare al lavoro e di risolvere la vicenda mi rivolgevo all’avv. Simona Micotti.

Quest’ultima ha avviato un ricorso urgente presso il Tribunale del Lavoro. In meno di un mese il provvedimento cautelare è stato ritenuto illegittimo e la datrice di lavoro è stata condannata a reintegrarmi immediatamente nel posto di lavoro pagandomi tutte le competenze maturate oltre alle spese legali. Con l’avvocato Simona Micotti ho avuto un’eccellente esperienza.

Ho riscontrato massima serietà, molta cordialità e sensibilità, ottima disponibilità al dialogo. Mi sono sentito a mio agio e ho ottenuto ottimi risultati.

Consiglio l’avvocato Simona Micotti in quanto in uno dei momenti più buoi in cui non sapevo come sarebbe stato il mio futuro mi ha fornito un valido sostegno morale e la speranza e la pazienza per credere nella possibilità di risolvere la mia situazione.

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