La legge tutela i lavoratori dai licenziamenti abusivi e stabilisce che l’interruzione del rapporto di lavoro può avvenire solo in determinate condizioni.
Il licenziamento senza giusta causa si ha quando il lavoratore viene appunto licenziato in tronco, con l’accusa di aver commesso inadempienze talmente gravi da non poter continuare nemmeno in via temporanea il rapporto di lavoro ma, in realtà, o le inadempienze non sussistono o non sono talmente gravi da essere punite con il licenziamento.
In tutti questi casi, il dipendente è stato quindi vittima di un licenziamento illegittimo e a seconda del tipo di illegittimità potrà ricevere diverse forme di tuela giudiziale.
In caso di licenziamento in tronco senza giusta causa, con imputazione quindi di comportamenti inesistenti o inesatti, il dipendente può agire fin da subito per far valere i propri diritti.
Entro 60 giorni dalla comunicazione della fine del rapporto deve impugnare il licenziamento a mezzo di raccomandata o per mezzo del proprio legale ed entro 180 giorni da questa impugnazione stragiudiziale il ricorso deve essere depositato in Tribunale.
La tutela prevista in caso di licenziamento senza giusta causa varia in realtà in base al numero di dipendenti dell’azienda stessa.
Per quanto riguarda il licenziamento in tronco senza giusta causa (quindi illegittimo) per un contratto di lavoro iniziato il prima del mese di marzo 2015, la tutela che viene riconosciuta al lavoratore varia in base al numero dei dipendenti dell’azienda.
Per un’azienda con meno di 15 dipendenti, il datore è condannato a pagare, oltre all’indennità sostitutiva del preavviso, un’indennità di importo variabile tra 2,5 e 6 mensilità, calcolata sulla base della retribuzione globale di fatto risultante dalla tua ultima busta paga.
L’importo dell’indennità deve tener conto di alcuni criteri quali l’anzianità del lavoratore, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’azienda, il comportamento e le condizioni delle parti.
Per un’azienda con più di 15 dipendenti si prospettano invece diversi tipi di tutela ove manchino gli estremi del licenziamento il datore di lavoro viene condannato al reintegro per il licenziamento senza giusta causa e al pagamento di un’indennità risarcitoria che non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
In questo caso al lavoratore è concersso il diritto di opzione: può scegliere se rientrare nel posto di lavoro o richiedere il pagamento di un’ulteriore indennità risarcitoria pari a 15 mensilità.
In tutti gli altri casi in cui manca la giusta causa o il giustificato motivo soggettivo, il rapporto cessa dalla data del licenziamento ed il datore è condannato a pagare un’indennità risarcitoria tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
L’importo dell’indennità deve tener conto di alcuni criteri quali l’anzianità del lavoratore, il numero dei dipendenti occupati, le dimensioni dell’azienda, il comportamento e le condizioni delle parti.
Nel caso in cui il datore abbia licenziato non rispettando le norme del procedimento disciplinare, questo deve risarcire con un’indennità compresa tra un minimo di sei ed un massimo di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Con l’entrata in vigore del Jobs Act, in caso di licenziamento disciplinare illegittimo, vi sono altri tre diversi tipi di tutela:
In caso di azienda con meno di 15 dipendenti, con il Jobs Act, gli importi predetti devono essere dimezzati.
Se sei stato vittima di questa tipologia di licenziamento, contatta l’Avvocato Simona Micotti senza alcun impegno via mail o al telefono.
Vediamo alcune recensioni sul lavoro che ho svolto da parte di alcuni nostri clienti.
Tel. 320 2140561
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Via Enrico Fermi n. 7
25087 Salò (Brescia)
Si riceve solo previo appuntamento telefonico o e-mail
Mandaci una email e ti contatteremo per parlarne insieme senza impegno.
Avvocato del lavoro Simona Micotti - P.Iva: 11684851006 - via Enrico Fermi n. 7 - 25087 Salò (Brescia) Tel. +39 0365/43664 - Cell. 3202140561 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.