Le motivazioni del licenziamento possono essere licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo o oggettivo, licenziamento per cessazione di attività, per malattia o per sopravvenuta invalidità o per assenze ingiustificate.
Salvo casi espressamente disciplinati dalla legge – come il licenziamento di una colf o nel periodo di prova – il datore che assume un lavoratore non può licenziarlo a suo piacimento ma può interrompere il rapporto di lavoro solo per specifiche motivazioni.
Esiste un elenco dei motivi di licenziamento che, tuttavia, non può prevedere qualsiasi ipotesi possibile.
La legge e la contrattazione collettiva, pertanto si limitano a prevedere delle macro aree. In particolare le cause di licenziamento previste dalla Legge sono:
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo è dovuto a motivazioni relative all'organizzazione dell’azienda come il riassetto della produzione o una crisi aziendale e quindi non dipende da un inadempimento del dipendente.
Il datore può quindi licenziare il dipendente se è superfluo (ad esempio per esternalizzazione del ramo d’azienda) ma solo dopo aver provato che non è possibile applicare alcun repechage, quindi ri-assegnarlo ad altre mansioni anche inferiori.
Il licenziamento per malattia è possibile solo nel caso in cui il dipendente superi il periodo di comporto, salvo che la malattia stessa sia riconducibile ad inadempienze del datore con particolare riferimento alle norme di prevenzione e sicurezza sul luogo di lavoro, con onere della prova a carico del dipendente.
In caso di sopravvenuta invalidità il dipendente può essere licenziato solo se il datore dimostra che non può (ri)allocarlo in altre mansioni compatibili o posti liberi.
Tra i motivi di licenziamento a Brescia previsti dalla Legge e più usati dai datori di lavoro, il licenziamento per giusta causa (in tronco) è il più frequente. Questa tipologia di licenziamento non necessita di preavviso in quanto è dovuta a gravi inadempienze imputate al lavoratore, tali da non consentire nemmeno in via temporanea la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Il licenziamento in tronco può avvenire per allontanamento ingiustificato dal posto di lavoro o ad esempio per produzione di certificati medici falsi o violenza sul posto di lavoro, per assenze ingiustificate o per utilizzo arbitrario dei permessi concessi dalla legge.
Il licenziamento per giusta causa può ancora avvenire per rivelazione dei segreti aziendali a terzi o ancora per svolgimento di attività in concorrenza.
Un’altra tipologia di interruzione del rapporto di lavoro che rientra nelle cause di licenziamento previste dalla legge è il licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
A differenza del licenziamento senza giusta causa, in questo caso le inadempienze imputate al lavoratore non sono talmente gravi da richiedere il licenziamento immediato, infatti è necessario che il datore rispetti il periodo di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva nazionale.
Quando non vengono rispettati i requisiti previsti dalla legge, si parla di licenziamento illegittimo ed in particolare quando viene attuato un licenziamento per ragioni discriminatorie o quando viene imputato un licenziamento senza giusta causa perché l’inadempienza su cui si basa non sussiste, o, ancora, quando il riassetto dell’azienda è solo fittizio o quando il datore non verifica – prima di licenziare per giustificato motivo oggettivo – la possibilità di repechage.
È altresì illegittimo il licenziamento intimato in forma orale o quando non si da al lavoratore la possibilità di difendersi, quello intimato per causa di matrimonio, in gravidanza e fino al primo anno di età del bambino o durante il congedo parentale.
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