La legge a tutela del lavoratore dipendente non consente, salvo alcune eccezione espressamente disciplinate, il licenziamento senza un congruo preavviso.
Un lavoratore con contratto a tempo indeterminato può essere licenziato per legge, solo in presenza di giusta causa (in tronco e senza preavviso), giustificato motivo soggettivo (inadempienze meno gravi della giusta causa) o per giustificato motivo oggettivo (per motivazioni relative all’andamento dell’azienda).
L’interruzione immediata del rapporto di lavoro senza alcun preavviso di licenziamento è legittima solo in presenza di giusta causa, ovvero quando il dipendente commette delle inadempienze gravi a tal punto da non consentire la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto.
In tutti gli altri casi, la legge stabilisce che anche qualora sia il lavoratore a voler interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza, è necessario il preavviso di dimissioni, altrimenti la parte che recede dal contratto senza preavviso è obbligata a versare all’altra un’indennità.
La cessazione del rapporto di lavoro deve essere comunicata al Centro per l’impiego tramite modello Unilav entro cinque giorni decorrenti dall’ultimo lavorato.
Non c’è un numero fisso relativo ai giorni del preavviso di licenziamento e la stessa cosa vale per le dimissioni: I termini sono stabiliti in base ai vari CCNL, alla categoria dei lavoratori, al livello di inquadramento e all’anzianità.
La decorrenza del preavviso inizia dalla data in cui le dimissioni vengono comunicate all’azienda e termina con l’ultimo giorno di lavoro in azienda. Ferie, malattia e infortunio interrompono la decorrenza del preavviso
Se hai dubbi su quanto dura il periodo di preavviso relativo alla tua categoria di lavoro,
contatta l’Avvocato Simona Micotti senza alcun impegno.
In caso di licenziamento da parte del datore di lavoro con il mancato rispetto dei termini
di preavviso, questo è obbligato a pagare l’indennità di preavviso al lavoratore, calcolata in base alla retribuzione che normalmente spetta al lavoratore.
Il licenziamento con preavviso si applica solo ai lavoratori a tempo indeterminato e deve essere comunicato dal datore nella lettera di licenziamento.
I soli casi in cui l’azienda non è tenuta a concedere alcun periodo di preavviso riguardano: la giusta causa, il periodo di prova, i contratti a tempo determinato, la risoluzione
consensuale del rapporto, la mancata ripresa del servizio a seguito di sentenza che
dispone la reintegrazione nel posto di lavoro.
L’Avvocato Simona Micotti esperta in diritto del lavoro sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio. Se sei stato vittima di una delle situazioni sopra descritte e ti occorre un legale, contattala senza alcun impegno via mail o al telefono ed inizia subito a tutelare e far valere i tuoi diritti!
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