Il licenziamento contratto a tempo determinato riguarda quei rapporti di lavoro caratterizzati da un termine di durata e che si risolvono alla scadenza.
Scadenza che deve essere indicata nel contratto stesso e deve essere certa con indicazione specifica del giorno, mese e anno, altrimenti il contratto viene considerato a tempo indeterminato.
È ammesso solo in alcuni casi:
Il contratto a tempo determinato ha la durata massima di 12 mesi, anche a seguito di proroga o rinnovo; può avere durata di 24 mesi solo in presenza di causali specifiche previste dalla legge.
In caso di stipula di un contratto di durata superiore a 12 mesi in assenza di causale, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di 12 mesi.
Il contratto a tempo determinato può inoltre essere trasformato, alla scadenza, in contratto a tempo indeterminato, oppure può essere proseguito di fatto (con una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno di continuazione del rapporto),
In caso di dimissioni nel contratto a tempo determinato per giusta causa, non vi è alcun termine di preavviso da rispettare per due ragioni: il preavviso si applica solo ai rapporti a tempo indeterminato ed il preavviso del licenziamento non si estende alle dimissioni per giusta causa.
Le dimissioni nel contratto a tempo determinato devono essere formalizzate in modo telematico (a pena di inefficacia) via pec sia al datore che all’Ispettorato del Lavoro.
I moduli da inviare devono contenere l’opzione “dimissioni per giusta causa” e indicare il giorno di decorrenza delle stesse.
In questo caso il dipendente ha diritto al risarcimento del danno pari alle retribuzioni che avrebbe percepito fino alla normale scadenza del contratto, salvo che nel frattempo non abbia trovato un’altra occupazione.
Non percepisce però l’indennità sostitutiva del preavviso.
In presenza di giusta causa le parti possono recedere dal contratto di lavoro sotto forma di dimissioni da parte del lavoratore o di licenziamento lavoratore a tempo determinato da parte del datore.
Non può essere applicato il licenziamento per giustificato motivo sia soggettivo che oggettivo.
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