Il lavoratore dipendente può assentarsi dal lavoro per le cause previste dalla legge: motivi familiari, personali e sociali.
Negli altri casi l’ingiustificata assenza dal lavoro determina il licenziamento per assenteismo per giusta causa e senza preavviso.
L’assenteismo rappresenta quel comportamento tenuto dai lavoratori che si assentano in modo abitudinario, o frequente dal lavoro per diversi giorni ed in modo ingiustificato.
Per Legge il licenziamento per assenteismo è legittimo solo se il comportamento del dipendente rappresenta un illecito disciplinare, riconducibile alla giusta causa o al giustificato motivo, con onere della prova a carico del datore di lavoro che ha imputato il provvedimento.
L’assenteismo, infatti, incide negativamente sull’economia dell’azienda in quanto il datore deve sostituire il dipendente assente eventualmente retribuendo un altro dipendente a chiamata, con aumento dei costi per l’azienda oppure, se l’assenza è stata comunicata solo all’ultimo momento, le mansioni del dipendente assente potrebbero rimanere addirittura scoperte.
L’assenteismo per malattia, in genere, non rappresenta un illecito, ma ci sono dei casi in cui la malattia rappresenta solo un escamotage per non recarsi sul luogo di lavoro.
Lo svolgimento di un’altra attività di lavoro durante il periodo di malattia costituisce una giusta causa di licenziamento in quanto tale comportamento comporta:
Le situazioni più frequenti di assenteismo ingiustificato, oltre all’assenteismo per malattia, utilizzato dal dipendente per svolgere un altro lavoro o attività, sono il ricorso frequente ad assenze per prolungare festività o ponti lavorativi e l’assenza fissa in determinati periodi dell’anno.
E’ inoltre illegittimo svolgere un’altra attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione.
Nei casi sopra menzionati il datore può imputare al dipendente il licenziamento per assenteismo per malattia. Detto provvedimento, tuttavia, deve essere preceduto dall’apertura di un procedimento disciplinare.
Il datore di lavoro dovrà quindi consegnare al dipendente la lettera di contestazione disciplinare che deve contenere la descrizione chiara e precisa degli addebiti e la concessione di un termine di 5 giorni per fornire eventuali giustificazioni.
Ricevute le giustificazioni, l’azienda valuterà se accoglierle o procedere applicando una sanzione disciplinare.
Per ovviare a eventuali abusi di potere da parte dei datori di lavoro la legge prevede che il licenziamento sia legittimo solo se il datore possiede elementi probatori inconfutabili che dimostrino la mala fede e scorrettezza del dipendente.
Con il decreto correttivo sui licenziamenti, le nuove regole per i dipendenti pubblici prevedono 30 giorni per il licenziamento, 48 ore per la sospensione per gli assenteisti colti in flagrante e sanzioni aggiuntive per le assenze strategiche.
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