Con le dimissioni volontarie il tfr: ne ho diritto?

Normalmente il dipendente si può dimettere perché ha trovato un altro impiego o un’opportunità, oppure quando si verificano inadempienze molto gravi da parte del datore di lavoro (giusta causa).

Il lavoratore è libero di recedere in modo unilaterale dal contratto di lavoro rassegnando le proprie dimissioni, deve tuttavia rispettare le forme ei termini di preavviso previsti dalla contrattazione nazionale. In particolare le dimissioni devono essere comunicate in forma scritta e per via telematica. 

Qualunque sia la ragione delle dimissioni volontarie il lavoratore dipendente ha diritto alla liquidazione del TFR.

Il Tfr (trattamento di fine rapporto) è una somma che spetta in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro; ne hanno diritto tutti i lavoratori subordinati sia che siano assunti a tempo pieno o part time, sia che abbiano un contratto a termine o indeterminato.

Il TFR viene maturato mensilmente durante l’attività lavorativa, ma il diritto alla prestazione è differito. L’azienda ogni mese accantona una parte dello stipendio del lavoratore per erogarla successivamente, alla fine del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha sempre diritto di ricevere la liquidazione del TFR, salvo nei seguenti casi:

  • il lavoratore sceglie di ricevere il tfr ogni mese in busta paga e non può quindi pretenderlo alla fine del rapporto di lavoro;
  • il trattamento di fine rapporto é stato destinato alla previdenza complementare per formare la c.d. pensione complementare; tuttavia se il dipendente resta disoccupato per più di 48 mesi può richiedere la liquidazione del TFR in anticipo;
  • se il dipendente ha un’anzianità di servizio pari almeno ad 8 anni e deve sostenere spese sanitarie per sé o per i familiari, acquistare la prima casa per sé o per i figli, fruire del congedo parentale o per formazione, può chiedere il 70% del tfr anticipato, di conseguenza a fine rapporto avrà solo il residuo;
  • Il tfr non viene erogato neanche nel caso in cui la liquidazione spettante venga utilizzata per compensare un debito del lavoratore nei confronti del datore;
  • Il datore, in accordo col dipendente, può erogare il tfr a rate alla cessazione del rapporto, se non è espressamente vietato dalla contrattazione e se vengono corrisposti al lavoratore gli interessi.

La conclusione del rapporto di lavoro deve avvenire per una motivazione valida, in quanto il licenziamento senza giusta causa non è consentito. Il lavoratore licenziato ingiustamente può infatti impugnare il provvedimento ricevuto.

L’ impugnazione del licenziamento deve avvenire, a pena di decadenza, rispettando i termini previsti dalla legge: entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione della fine del rapporto, deve avvenire l’impugnazione per iscritto ed entro 180 giorni dall’impugnazione, va depositato il ricorso in tribunale.

La tutela che la legge prevede per il lavoratore non è la stessa per tutte le tipologie di dipendenti, ma dipende dal numero di impiegati dell’azienda. Per aziende con meno di 15 dipendenti, questi hanno diritto ad un’indennità variabile tra 2,5 e 6 mensilità; in un’azienda con più di 15 dipendenti invece l’ammontare dell’indennità varia a seconda dell’illecito commesso dal datore e nel caso si accerti l’insussistenza del fatto posto a fondamento del licenziamento è previsto anche il reintegro nel posto di lavoro.

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