Tfr (trattamento di fine rapporto) non pagato: cosa fare

Come sancito dal Codice Civile il dipendente, nel momento della cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ha diritto a ricevere il Tfr (Trattamento di Fine Rapporto), conosciuto anche con il nome di liquidazione.

Il TFR ha una funzione previdenziale e rappresenta una retribuzione differita che deriva da un accantonamento mensile di una quota dello stipendio percepito dal lavoratore; matura parallelamente all’anzianità di servizio, ma viene corrisposto solo alla cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni o per licenziamento.

Corrisponde più o meno ad una mensilità all’anno e si ottiene dividendo la retribuzione lorda per 13,5 e sottraendo la contribuzione dovuta all'Inps nella misura dello 0,5 per cento.

I dipendenti del settore pubblico non ricevono il TFR al momento della cessazione del rapporto, lo ricevono spesso dopo due anni o comunque in netto ritardo rispetto ai lavoratori del settore privato.

Tfr (trattamento di fine rapporto) non pagato: cosa fare e cosa non fare

Può accadere che al momento della cessazione del rapporto di lavoro il datore non abbia liquidità sufficiente per liquidare il TFR. Cosa succede in questi casi? Il lavoratore ha comunque diritto a percepire la liquidazione ma le modalità variano a seconda della situazione in cui si trova il datore di lavoro.

Se il datore, ad esempio, ha utilizzato le quote accantonate per il tfr del dipendente, per far fronte a spese impreviste ecc, il lavoratore (pubblico o privato che sia) gode della stessa tutela prevista per il mancato pagamento dello stipendio. Quest’ultimo dovrà quindi inviare una lettera di diffida al datore, per sollecitare il pagamento e qualora non sortisca gli effetti desiderati, procedere per vie legali attraverso il ricorso al Tribunale del Lavoro con un decreto ingiuntivo e con l’assistenza di un legale esperto.

In caso di tfr dovuto da un’azienda andata in fallimento, sarà compito del curatore fallimentare nominato dal Tribunale, amministrare la liquidità dell’azienda cercando di soddisfare tutti i debiti, compreso il tfr del lavoratore. Ove non fosse possibile, quest’ultimo dovrà rivolgersi direttamente all’Inps per ottenere la liquidazione spettante. In questo caso, sarà proprio il Fondo di Garanzia a versare al lavoratore (pubblico o privato) le ultime 3 mensilità e il trattamento di fine rapporto.

In caso di licenziamento illegittimo, al lavoratore dipendente viene data la possibilità di scegliere se essere reintegrato nel proprio posto di lavoro o avere un’indennità di buonuscita pari a 15 mensilità.

In caso di licenziamento con contratto a tempo indeterminato, la tipologia di buonuscita varia a seconda della durata del contratto, ovvero per gli assunti entro il 31 Dicembre 2000, è prevista una indennità di buonuscita mentre a coloro che sono stati assunti dopo, si applica la disciplina del TFR, con esclusione di alcune tipologie di personale per il quale si applica l’IBU anche se assunti successivamente a tale data.

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