Nel caso di un licenziamento che viene fatto in caso di assenza ingiustificata: ho diritto al tfr?

La Legge prevede le seguenti forme di licenziamento: per giusta causa o giustificato motivo soggettivo (licenziamento disciplinare) oppure licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il primo caso si verifica quando il lavoratore commette una inadempienza talmente grave da impedire la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro; la cessazione del rapporto avviene quindi in tronco e senza preavviso.

Nella seconda ipotesi, l’inadempienza non è tanto grave da generare la rottura immediata del rapporto di lavoro ed è quindi possibile la prosecuzione temporanea per il c.d. periodo di preavviso.

La terza ipotesi, invece, si riferisce a cause indipendenti dalla condotta del lavoratore che riguardano l’azienda ed al suo stato di salute.

Prendere permessi e di conseguenza non presentarsi al lavoro, anche se per ragioni valide, non comunicandolo all’azienda, rifiutarsi di prendere servizio presso una diversa sede di lavoro, o assentarsi considerando il silenzio del datore come approvazione del permesso richiesto, rientrano in quelle ipotesi in cui il lavoratore può anche essere sanzionato con un licenziamento per assenza ingiustificata.

L’assenza dal posto di lavoro è prevista dalla legge come motivazione di un provvedimento disciplinare, ma va comunicata nei modi e nei tempi stabiliti e lo stesso discorso vale per i permessi, salvo casi di lutto o malattia improvvisa. Casi in cui il dipendente, ancor prima di richiedere e presentare il certificato medico, deve comunicare all’azienda la mancata disponibilità temporanea a proseguire l’attività lavorativa.

Essendo l’assenza ingiustificata un evento che comporta un danno per l’azienda, soprattutto se prolungata per più di qualche ora, l’azienda non può nemmeno limitarsi a sospendere il servizio leso, deve ricaricare il danno subito in termini di disponibilità di ore di lavoro e di attività da fare sugli altri dipendenti o affrettarsi a trovare un sostituto. Motivazioni per cui può tranquillamente scattare il licenziamento per assenza ingiustificata a patto che il datore stesso provi il fatto accaduto, ovvero l’assenza immotivata.

Per Legge, superato il termine di 3 giorni, l’assenza dal posto di lavoro può sfociare nel licenziamento.

Una volta ricevuta la lettera di licenziamento per assenza ingiustificata, viene spontaneo chiedersi: ho diritto al tfr?

Il Tfr è il trattamento di fine rapporto, ovvero una liquidazione che spetta al dipendente licenziato, anche se il provvedimento è stato attuato per giusta causa. Tfr che viene liquidato con l’ultima busta paga.

Anche il dipendente licenziato per assenza ingiustificata ha diritto al tfr pieno, senza alcuna trattenuta per danno all’azienda.

Nel caso in cui il datore di lavoro non paghi spontaneamente il tfr, il lavoratore può inviare una lettera di sollecito di pagamento e, nel caso non sortisca alcun effetto, rivolgersi alla Direzione del Lavoro per un tentativo di conciliazione col datore. Conciliazione che può risolversi positivamente con un accordo che ha valenza di una sentenza o negativamente. In quest’ultimo caso il lavoratore potrà chiedere al Tribunale un decreto ingiuntivo e dare al datore 40 giorni di tempo per pagare, o presentare un'opposizione.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ad esempio a causa del fallimento dell’azienda, il lavoratore deve rivolgersi all’Inps per ottenere il tfr. L’Inps infatti coinvolgerà il Fondo di Garanzia con l’invio telematico di una domanda specifica, correlata da una serie di documenti prodotti dalla Cancelleria della sezione fallimentare.

Soprattutto in questo caso è necessaria l’assistenza di un legale esperto in materia.

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