Tfr in caso di licenziamento che si ha senza una giusta causa: cosa fare?
Si parla di licenziamento senza giusta causa quando il lavoratore dipendente riceve un provvedimento di licenziamento in cui le motivazioni si riferiscono ad un fatto in realtà insussistente o comunque ad un comportamento che non violo nessun obbligo comportamentale o che dovrebbe eventualmente essere sanzionato con un provvedimento meno grave. Il licenziamento è inoltre illegittimo quando il dipendente non riceve l’invito a fornire le proprie giustificazioni o, per altre ragioni, non vengono rispettate le procedure previste.
In tutti questi casi, il lavoratore può far causa al datore di lavoro ed ottenere dal Giudice, a seconda dell’illegittimità commessa dall’azienda, una forma diversa di tutela. L’opposizione del lavoratore al licenziamento deve partire con l’impugnazione del licenziamento stesso. Vediamo come.
Il licenziamento disciplinare è la massima sanzione che il datore può applicare al lavoratore ed in base all’inadempienza commessa dal lavoratore si parla di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo.
Tfr in caso di licenziamento
Essendo il licenziamento una sanzione vera e propria, deve essere preceduto dall’apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del lavoratore che inizia con l’invio a quest’ultimo della contestazione dell’addebito disciplinare in cui viene contestato nello specifico il comportamento commesso, dando il termine per le giustificazioni.
Ricevute le giustificazioni, l’azienda applica la sanzione che ritiene più opportuna, la più grave è il licenziamento. Il lavoratore che ritiene ingiusto il provvedimento ricevuto, procede con l’impugnazione del licenziamento nei modi e tempi previsti dalla legge, ovvero entro 60 giorni dalla lettera di licenziamento (a pena di decadenza) deve comunicare la sua intenzione di contestare il provvedimento ricevuto a mezzo raccomandata ed entro 180 giorni dall’opposizione deve depositare il ricorso in Tribunale. Il Giudice poi ascoltate entrambe le parti, procederà con accoglimento o rigetto della domanda.
Quando il Giudice ritiene si tratti di licenziamento senza giusta causa o di un’altra tipologia di licenziamento illegittimo, cosa spetta al lavoratore?
Con l’introduzione del Jobs Act sono state modificate le normative della Legge Fornero, ma sono state mantenute tre differenti tutele a seconda dell’illegittimità commessa, ovvero:
- In caso di insussistenza del fatto alla base del provvedimento, il licenziamento viene annullato, viene disposto il reintegro più un’indennità risarcitoria per un ammontare calcolato dal giorno del licenziamento fino a quello del reintegro, sulla retribuzione per il calcolo del TFR che non può essere comunque superiore a 12 mensilità;
- Se invece il fatto è avvenuto ma non era talmente grave da essere punito con il licenziamento, il Giudice sancisce comunque la fine del rapporto di lavoro ma al lavoratore spetta un importo pari al doppio della retribuzione mensile utili ai fini del TFR di minimo 4 mensilità e massimo 24;
- Se ancora, non sono state rispettate le modalità del procedimento disciplinare viene comunque dichiarata la cessazione del rapporto di lavoro e al lavoratore spetta un’indennità pari alla retribuzione valida per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, da un minimo di 2 a un massimo di 12 mensilità.
Nelle ipotesi di licenziamento illegittimo il lavoratore percepisce il tfr anche in caso di impugnazione del licenziamento. Situazione differente è il caso in cui il datore, per legge o per volontà, decida di re-integrare il lavoratore. In quel caso essendo venuta meno la cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire quanto eventualmente percepito.
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