Buonuscita o Tfr: a cosa e quando ne ha diritto il dipendente?

In caso di licenziamento o dimissioni il dipendente ha diritto, a prescindere dalle motivazioni per cui si è verificato l’evento, a percepire il trattamento di fine rapporto (tfr), una quota dello stipendio accantonata mensilmente e che viene corrisposta al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

L’indennità di fine servizio è invece considerata una liquidazione dei dipendenti in senso tecnico. Ne hanno diritto i lavoratori assunti a tempo indeterminato dopo il 31 Dicembre 2000, quelli assunti a tempo determinato entro il 31 Dicembre 2000, se aderenti ad un fondo di previdenza complementare, ed i dipendenti a tempo indeterminato assunti dal 30 Maggio 2000, per più di 15 giorni consecutivi.

In casi particolari, come per esempio lavoro in nero o licenziamento illegittimo, viene spesso liquidata una ulteriore somma al fine di evitare eventuali contenziosi con i dipendenti. In senso atecnico tale liquidazione viene definita buonuscita di licenziamento.

In caso di licenziamento di più dipendenti, le tutele cambiano a seconda del numero dei dipendenti di cui gode l’azienda. In caso di meno di 15 dipendenti, l’indennità che spetta ai lavoratori arriva ad un massimo di sei mensilità con possibilità di reintegro in caso di licenziamento nullo o imputato in forma orale.

Generalmente la liquidazione del TFR avviene alla fine del rapporto di lavoro ma ci sono dei contratti collettivi che fissano un termine, dalla data di cessazione del rapporto, entro il quale deve essere corrisposto. In caso di assenza del termine, il dipendente può esigere il pagamento immediato.

Il diritto a percepire il TFR si prescrive in 5 anni che decorrono dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Il diritto al trattamento di fine rapporto, tuttavia, si prescrive in dieci 10 anni quando sia stato riconosciuto giudizialmente (sentenza di condanna o decreto ingiuntivo). In tal caso la prescrizione inizia a decorrere dall’emissione del provvedimento.

I dipendenti con almeno 8 anni di anzianità di servizio possono richiedere un’anticipazione del 70% del tfr in caso di spese sanitarie o interventi straordinari, acquisto della prima casa per sé o figli o spese durante il congedo parentale.

Soprattutto in situazioni come queste capita che i lavoratori si scoraggino perché non sanno cosa hanno diritto di percepire e come devono richiederlo e non ottengono, perché non o mal assistiti, la liquidazione che gli spetta.

Da diverso tempo, l’Avvocato Simona Micotti assiste esclusivamente i lavoratori pubblici e privati. Contattala senza alcun impegno via mail o al telefono ed inizia subito ad avere un quadro chiaro di ciò che ti spetta!

Scrivici senza impegno

Mandaci una email e ti contatteremo per parlarne insieme senza impegno.

Avvocato del lavoro Simona Micotti - P.Iva: 11684851006 - via Enrico Fermi n. 7 - 25087 Salò (Brescia) Tel. +39 0365/43664 - Cell. 3202140561 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.