Dimissioni senza preavviso: l’indennità trattenuta dal Tfr, è fattibile?

Dimissioni senza preavviso: l’indennità trattenuta dal Tfr, è fattibile?

Le dimissioni immediate senza preavviso (o anche nel caso di dimissioni senza preavviso tfr), si hanno nel caso in cui il dipendente comunichi di voler cessare il rapporto di lavoro anticipatamente senza rispettare i termini di preavviso previsto dalla contrattazione nazionale di riferimento.

Per Legge, il licenziamento può avvenire liberamente solo in determinati casi e al verificarsi di alcune condizioni. Il dipendente può dimettersi senza preavviso se si verifica una inadempienza degli obblighi contrattuali, da parte del datore di lavoro, tale da non consentire nemmeno momentaneamente la prosecuzione del rapporto. Al verificarsi di una delle situazioni che per legge rientrano nella “giusta causa”, il dipendente non rischia alcuna trattenuta economica.

Se il datore rifiuta il preavviso di licenziamento del lavoratore e quest’ultimo accetta, dovrà corrispondergli solo l'indennità sostitutiva del preavviso, altrimenti dovrà comunque retribuirlo in cambio della sua offerta lavorativa.

 Altri casi in cui il dipendente non deve “lasciare” alcuna indennità al datore sono le dimissioni in un periodo tutelato come la maternità o la paternità o le dimissioni per matrimonio (non percepisce però alcuna indennità di disoccupazione, al contrario del caso precedente dove la Naspi è dovuta).

Ove sia il nuovo datore di lavoro a chiedere al dipendente di dimettersi senza preavviso dal precedente rapporto di lavoro, così da iniziare immediatamente la nuova occupazione, il dipendente può stringere un accordo con il nuovo datore affinché si faccia carico personalmente dell’indennizzo dovuto alla vecchia azienda.

Il preavviso per le dimissioni è stato previsto per tutelare il datore di lavoro garantendogli il tempo necessario a trovare un sostituto per il dipendente dimissionario. Per limitare i danni provocati dalle eventuali dimissioni senza preavviso del dipendente, la Legge prevede che l’azienda abbia diritto ad un indennizzo economico a carico del dipendente.

 Per il dipendente che si dimette senza rispettare i termini di preavviso la Legge prevede un’indennità sostitutiva trattenuta sull’ultima busta paga calcolata in base alle giornate di preavviso non rispettato.

Altresì accade che i datori di lavoro non vogliano corrispondere il Tfr, trattenendolo a titolo di indennità sostitutiva. È possibile?

Questa situazione è possibile quando l’indennità solitamente trattenuta sull’ultima busta paga non è sufficiente a coprire il mancato preavviso, perché ad esempio fattori come l’anzianità di lavoro o la qualifica ricoperta sono alti e si ricorre quindi al Tfr per compensare questa mancanza. Col vincolo però che i crediti da compensare siano certi, liquidi ed esigibili o di facile liquidazione.

 Anche in caso di licenziamento da parte del datore è fondamentale il preavviso, altrimenti quest’ultimo dovrà corrispondere al lavoratore il ticket di licenziamento all’INPS più un’indennità di preavviso. In particolare, se il datore licenzia con il consenso del lavoratore, deve corrispondergli solo l'indennità sostitutiva del preavviso, altrimenti il rapporto prosegue fino alla scadenza anche se il datore non permette di eseguire l’attività lavorativa.

Nel caso in cui il lavoratore riceva un’imputazione di licenziamento senza giusta causa che quindi non rispetta le modalità previste dalla legge può opporsi. L’opposizione al licenziamento viene effettuata con l’impugnazione del licenziamento stesso, ovvero inviando una lettera scritta all’azienda, contenente i motivi per cui sarebbe illegittimo il provvedimento ricevuto e depositando il ricorso presso la cancelleria del tribunale ordinario, entro 180 giorni dalla spedizione della lettera di impugnazione.

L’Avvocato Simona Micotti esperta in diritto del lavoro sarà a tua disposizione per qualsiasi dubbio. Se ti servono informazioni o sei stato vittima di una delle situazioni sopra descritte e ti occorre un legale, contattala senza alcun impegno via mail o al telefono ed inizia subito a tutelare e far valere i tuoi diritti!

Scrivici senza impegno

Mandaci una email e ti contatteremo per parlarne insieme senza impegno.

Avvocato del lavoro Simona Micotti - P.Iva: 11684851006 - via Enrico Fermi n. 7 - 25087 Salò (Brescia) Tel. +39 0365/43664 - Cell. 3202140561 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.